Sez. 2, Sentenza n. 2947 del 02/08/1975 (Rv. 377018 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - IGNORANZA INCOLPEVOLE DEL COMPRATORE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA ALLO STESSO - FATTISPECIE - AFFACCIO DA UNA TERRAZZA NEL FONDO VICINO A DISTANZA ILLEGALE; ELIMINAZIONE DI TALE VEDUTA; AZIONE PER EVIZIONE DEL COMPRATORE; CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - IGNORANZA INCOLPEVOLE DEL COMPRATORE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA ALLO STESSO - FATTISPECIE - AFFACCIO DA UNA TERRAZZA NEL FONDO VICINO A DISTANZA ILLEGALE; ELIMINAZIONE DI TALE VEDUTA; AZIONE PER EVIZIONE DEL COMPRATORE; CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti apparenti del terzo, spetta al compratore, che agisca per evizione cosiddetta qualitativa - art 1489 cod civ - l'Onere di provare la propria ignoranza incolpevole. (la S C ha fatto applicazione di tale principio in una specie in cui, trattandosi di una terrazza che consentiva l'affaccio nel fondo vicino di una distanza inferiore a quella legale, risultava evidente che il proprietario di tale fondo avrebbe potuto pretendere l'eliminazione di tale stato di fatto, ammesso che esso fosse giustificato da una servitu a favore del fondo stesso; e ne ha tratto la conseguenza che, a seguito della eliminazione della veduta, l'acquirente, per agire in rivalsa verso il venditore, avrebbe avuto l'Onere di fornire la prova di avere ritenuto senza colpa che esistesse un titolo d'acquisto di quella servitu e che, quindi, la veduta fosse legittima. (V 3196/73, mass nn 367016 e 367019; 3358/72, mass n 361190).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)