Sez. 3, Ordinanza n. 10699 del 04/06/2004 (Rv. 578194 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Improcedibilità per violazione del termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ. - Rilevabilità d'ufficio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
L'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dall'ultima notificazione eseguita, nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d'ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto, non potendosi ritenere sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare esplicitamente l'eccezione di improcedibilità del gravame avversario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)