Sez. L, Sentenza n. 4894 del 02/06/1997 (Rv. 504865 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Perentorietà del termine - Inosservanza - Conseguenze - Costituzione del resistente - Influenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ., il deposito del ricorso per Cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso; detta improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)