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Sez. 3, Sentenza n. 7459 del 11/08/1997 (Rv. 506668 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione - Utilizzazione del criterio equitativo - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506668-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Nella valutazione del danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè e per sè considerata, indipendentemente cioè dalle ripercussioni che essa può comportare sulle capacità di lavoro e di guadagno, l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo non sussistendo elementi sicuri ed attendibili per la determinazione del valore biologico dell'uomo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)