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Sez. 3, Sentenza n. 9835 del 11/11/1996 (Rv. 500462 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Criteri di liquidazione - Parametri attinenti a requisiti e attributi biologici incidenti sulla capacità di produzione sociale - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500462-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Poiché il danno biologico è indispensabile dal ruolo che i requisiti e gli attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulla capacità di produrre reddito, la sua determinazione, essenzialmente equitativa, deve avvenire mediante l'individuazione del valore umano perduto, attraverso la personalizzazione quantitativa e qualitativa dei parametri in linea di principio uniformi per la generalità delle persone. Conseguentemente, è inidoneo alla determinazione del danno biologico il criterio indicato dall'art. 4 comma terzo, D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39 (triplo della pensione sociale), che si riferisce alla diminuzione della capacità di produzione del reddito personale, estraneo all'essenza del danno predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)