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Sez. 3, Sentenza n. 102 del 16/01/1985 (Rv. 438300 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DANNO BIOLOGICO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438300-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DANNO BIOLOGICO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nella valutazione del danno biologico - inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè e per sè considerata, indipendentemente cioè dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto - seppure l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo, non sussistendo elementi sicuri ed attendibili per la Determinazione del valore biologico dell'uomo, nell'ambito di esso è tuttavia possibile tener conto della disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 39 del 1977 (in materia di Assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli e natanti) la quale offre una seria base di calcolo ai fini della Determinazione del cosiddetto valore economico convenzionale dell'uomo nella parte in cui stabilisce che il limite minimo invalicabile è costituito da un reddito "comunque" non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)