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Sez. 3, Sentenza n. 7310 del 12/06/1996 Ud. (dep. 20/07/1996) Rv. 206028 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Direttore dei lavori - Obbligo di controllo della conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche - Insussistenza - Concorso nella relativa violazione - Possibilità - Sussistenza - Condizioni - Concessione edilizia macroscopicamente illegittima - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206028-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Il direttore dei lavori non è, a norma dell'art. 6 legge 28 febbraio 1985, n. 47, tenuto al controllo della conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche, ma ben può concorrere (al pari di altri soggetti) nella relativa violazione allorché alla realizzazione di questa abbia dato un contributo causalmente efficiente (il che si verifica inevitabilmente nell'ipotesi di concessione edilizia macroscopicamente illegittima). (Nella specie la S.C. ha osservato che, anche a voler ritenere il reato di cui all'art. 20 lett. a) legge n. 47 del 1985, nella forma di inosservanza delle norme urbanistiche e di previsione di piano, un reato proprio, va rilevato che costituisce principio pacifico, sia in giurisprudenza che in dottrina, la possibilità del concorso dell'"extraneus" nel reato proprio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)