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Sez. 3, Sentenza n. 4461 del 27/07/1984 (Rv. 436360 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI VENDITA DEL FONDO EFFETTUATA DIRETTAMENTE ALL'AFFITTUARIO SENZA PREESISTENTI PRELIMINARI O TRATTATIVE IN CORSO CON TERZI - DISCIPLINA DELLA PRELAZIONE AGRARIA - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436360-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI VENDITA DEL FONDO EFFETTUATA DIRETTAMENTE ALL'AFFITTUARIO SENZA PREESISTENTI PRELIMINARI O TRATTATIVE IN CORSO CON TERZI - DISCIPLINA DELLA PRELAZIONE AGRARIA - INAPPLICABILITÀ.*

Qualora l'affittuario di fondo rustico accetti una proposta di vendita, che il concedente effettui direttamente nei suoi confronti, senza aver concluso alcun preliminare, né avere in corso alcuna trattativa con terzi, deve escludersi l'invocabilità della disciplina della prelazione agraria di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni (nella specie, con riguardo al termine per il versamento del prezzo), la quale si riferisce al diverso caso in cui l'affittuario medesimo faccia valere il proprio diritto di essere preferito in relazione ad un preliminare od una trattativa di vendita con un altro soggetto.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)