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Sez. 1, Sentenza n. 11005 del 06/05/2010 (Rv. 613229 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione nei modi indicati dall'art. 13, comma settimo, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione - Nullità - Proposizione tardiva dell'opposizione - Ammissibilità - In ogni tempo - Esclusione - Limiti temporali - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613229-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la nullità del provvedimento, che può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, trattandosi di una tipologia d'invalidità e non d'inesistenza dell'atto amministrativo. Tale vizio, pur potendo essere fatto valere con opposizione tardiva, non è deducibile senza limiti di tempo, occorrendo a tal fine verificare se la violazione dell'obbligo stabilito all'art. 13, settimo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998 abbia effettivamente determinato una ignoranza sul contenuto dell'atto tale da impedirne l'identificazione e se "medio tempore" lo straniero non abbia comunque avuto modo di avere un'adeguata conoscenza della natura dell'espulsione e del rimedio proponibile, con l'effetto di far maturare da quel momento il "dies a quo" per la proposizione del ricorso tardivo fondato sul rilievo dell'intervenuta nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/10/2002 num. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)