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Sez. L, Sentenza n. 9541 del 14/06/2003 (Rv. 564253 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Poteri istruttori ufficiosi - Esercizio - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2003-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564253-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (nella fattispecie in grado d'appello) è doveroso in presenza di un quadro probatorio che non consente di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo, o un fatto impeditivo, e non quando il fatto costitutivo è da ritenersi provato e la contestazione di tale prova - ammissibile e in concreto esperita mediante la produzione di documenti - sia inidonea ad incidere sulla rappresentazione della realtà offerta dall'attore, anche per incompletezza dei documenti offerti in controprova, addebitabile a negligenza della parte onerata della prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)