Sez. L, Sentenza n. 278 del 10/01/2005 (Rv. 579464 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Poteri istruttori ufficiosi - Presupposti - Approfondimento dei fatti allegati - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere - dovere, previsto dall'art. 437 cod. proc. civ., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè i fatti stessi siano allegati nell'atto costitutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo dell'attività istruttoria svolta d'ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già verificatesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto che legittimamente il Tribunale adito avesse fatto uso dei propri poteri istruttori d'ufficio ritenendo che non fosse sufficiente il controllo a campione dei punteggi attribuiti in una procedura concorsuale interna al fine del riconoscimento della qualifica di direttore, ed incaricando il ctu di acquisire integralmente la documentazione relativa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)