Sez. L, Sentenza n. 12002 del 08/08/2002 (Rv. 556826 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Potere - dovere di provvedere agli atti istruttori ex art. 421 cod. proc. civ. - Portata - Condizioni - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
Nel rito del lavoro, i poteri istruttori del giudice ex art. 421 cod. proc. civ. - pur diretti alla ricerca della verità, in considerazione della particolare natura dei diritti controversi - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, né tradursi in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)