Sez. L, Sentenza n. 119 del 13/01/1989 (Rv. 461351 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - CARATTERE DELL'IMMEDIATEZZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - CARATTERE DELL'IMMEDIATEZZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nell'ipotesi di superamento del periodo di comporto, esclusa la necessità (che è limitata al licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cod. civ.) di un rapporto d'immediatezza fra condotta del lavoratore e licenziamento, può tuttavia porsi un problema di tempestività del recesso del datore di lavoro, per la necessità di non lasciare il rapporto in uno stato di risolubilità in contrasto con l'assetto stabile che l'ordinamento ha inteso conferirgli allorché faccia capo ad un'impresa di una certa dimensione, sicché, ai fini della soluzione di detto problema, occorre tener conto di tutte le peculiarità del caso e, segnatamente, della struttura e dell'assetto organizzativo, tali elementi influendo in modo diretto sull'entità dello spatium deliberandi riconoscibile al datore di lavoro. (V 3647/87, mass n 452583; (Conf 4572/84, mass n 436478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)