diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4572 del 01/08/1984 (Rv. 436478 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRINCIPIO DEL RAPPORTO DI IMMEDIATEZZA FRA COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE E LICENZIAMENTO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436478-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRINCIPIO DEL RAPPORTO DI IMMEDIATEZZA FRA COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE E LICENZIAMENTO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il principio del rapporto di immediatezza fra comportamento del lavoratore e licenziamento intimatogli vale in tutta la sua assolutezza soltanto nel caso in cui si alleghi, da parte del datore di lavoro, una giusta causa di recesso ex art. 2119 e cioè una causa che, per sua natura non consente, neppure in via temporanea, la prosecuzione del rapporto. Pertanto, ove non sussista tale urgenza di provvedere (nella specie, dovendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto), può semplicemente porsi un problema di tempestività del recesso, conseguente alla necessità di non lasciare il rapporto in uno stato di risolubilità, in contrasto con l'assetto stabile che l'ordinamento ha inteso conferirgli allorché faccia capo ad un'impresa di una certa dimensione, e risolvibile in concreto tenendo conto di tutte le peculiarità del caso e, segnatamente, della struttura e dell'assetto organizzativo dell'impresa come elementi destinati ad influire in modo diretto sull'entità dello spatium deliberandi, riconoscibile al datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)