Sez. L, Sentenza n. 3647 del 11/04/1987 (Rv. 452583 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRINCIPIO DEL RAPPORTO DI IMMEDIATEZZA FRA COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE E LICENZIAMENTO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - TEMPESTIVITÀ - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - SPETTANZA AL DATORE DI LAVORO DI SPATIUM DELIBERANDI - RIENTRO DEL LAVORATORE A COMPORTO SCADUTO - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PRINCIPIO DEL RAPPORTO DI IMMEDIATEZZA FRA COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE E LICENZIAMENTO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - TEMPESTIVITÀ - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - SPETTANZA AL DATORE DI LAVORO DI SPATIUM DELIBERANDI - RIENTRO DEL LAVORATORE A COMPORTO SCADUTO - EFFETTI.*
Il principio del rapporto d'immediatezza fra comportamento del lavoratore e licenziamento intimatogli vale in tutta la sua assolutezza solo nel caso in cui il datore di lavoro alleghi una giusta causa di recesso, tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, mentre, ove tale Obbligo di provvedere in via immediata non sussista, come nel caso di recesso per superamento del periodo di comporto, si pone solo un problema di tempestività del recesso, conseguente alla necessità di non lasciare il rapporto in uno stato di indefinita risolubilità. Tale problema va risolto in concreto alla stregua di tutte le peculiarità del caso, considerando, in linea generale, che al datore di lavoro spetta un ragionevole spatium deliberandi, la cui ampiezza dipende dalla complessità della struttura e dell'assetto organizzativo dell'impresa, e che il rientro del lavoratore in azienda, a comporto scaduto, non preclude, di per sè, la possibilità del datore di lavoro di recedere entro lo spatium predetto, salva la dimostrazione, da parte del lavoratore, che detto rientro configura, unitamente ad altri elementi, una manifestazione tacita della volontà del datore di lavoro di rinunciare al suo diritto di recesso. (V 377/86, mass n 443990; (V 2598/85, mass n 440394; (V 4572/84, mass n 436478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)