Sez. 1, Sentenza n. 6991 del 13/04/2004 (Rv. 574214 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare - Sospensione del potere espulsivo del prefetto - Dalla presentazione della dichiarazione - Data - Prova - Timbro dell'ufficio postale accettante - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
La data di presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare dello straniero, a partire dalla quale si attiva la procedura - regolata dagli artt. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e 1 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2002, n. 222 - la cui pendenza comporta la sospensione del potere di espulsione del prefetto ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 195 del 2002, è, a tutti gli effetti, quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante la dichiarazione stessa (con la conseguenza, ha precisato nella specie la S.C., che, non esistendo altra prova di ricezione della domanda di emersione oltre a quanto consegnato dall'ufficiale postale al dichiarante - cedola di spedizione dell'assicurata e quietanza di versamento del bollettino di conto corrente postale -, solo in caso di contestazione della conformità delle copie all'originale il giudice dell'opposizione all'espulsione può richiedere, avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 738 e 213 cod. proc. civ., all'Ufficio territoriale del Governo informazioni sulla compiuta spedizione e ricezione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)