Sez. 1, Sentenza n. 3840 del 22/02/2006 (Rv. 588897 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE | T.U. immigrazione - Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari - Domanda di sanatoria - Effetti sul procedimento di espulsione - Sospensione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE
In tema di immigrazione, la norma di cui all'art. 2 del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, espressamente statuendo che non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale in pendenza della procedura, regolata dall'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dal precedente art. 1, per l'emersione e la legalizzazione del lavoro irregolare, salva l'ipotesi straordinaria che l'espellendo risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, vieta, determinandone la sospensione, l'esercizio della potestà espulsiva (e, quindi, l'adozione del relativo provvedimento) da parte del Prefetto, nei confronti del lavoratore straniero "in emersione", dalla data della domanda di sanatoria, dietro presentazione della corrispondente dichiarazione, fino alla data di conclusione della procedura anzidetta, così da impedire che siano drasticamente allontanati lavoratori per i quali - alla luce del sole - sia stata richiesta l'indicata sanatoria.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/2002 num. 189 art. 33 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)