Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16272 del 20/06/2018 (Rv. 649787 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione dello straniero - Giudizio di opposizione - Prospettazione della pendenza di procedura di emersione dal lavoro irregolare - Accertamento dell'esistenza della procedura, anche d'ufficio - Obbligo del giudice - Possibilità di avvalersi della richiesta di informazioni alla p.a., ai sensi dell'art. 213 c.p.c. - Omissione dell'accertamento - Conferma dell'espulsione - Illegittimità - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di controversie relative all'impugnazione del decreto di espulsione prefettizio, ove il ricorrente alleghi specificamente la pendenza, alla data di emissione del decreto di espulsione, della procedura di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 5, comma 11, del d. lgs. n. 109 del 2012, è onere del giudice accertare la veridicità di quanto dedotto ai fini della conseguente applicazione del divieto di espulsione, anche mediante richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. Ne consegue che, in mancanza di tale accertamento, l'ordinanza del giudice di pace che rigetti l'opposizione deve considerarsi illegittima.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/07/2012 num. 109 art. 5 com. 11, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)