Sez. 3, Sentenza n. 47316 del 01/06/2017 Cc. (dep. 13/10/2017) Rv. 271145 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Decisione viziata da errore di fatto - Errore di fatto - Nozione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, e non può consistere nella censura di omissione, da parte della Cassazione, della trattazione di un motivo di ricorso dovuta alla mancata trasmissione di atti rilevanti ai fini della decisione, qualora tale mancata trasmissione non sia stata già espressamente dedotta nel ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui il ricorrente sosteneva che la S.C. aveva omesso di considerare che nel verbale dell'udienza di merito la richiesta di applicazione della pena era stata subordinata alla sospensione condizionale con il consenso del pubblico ministero, laddove, in realtà, tale verbale non risultava allegato al ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)