Sez. 3 - , Ordinanza n. 31754 del 16/09/2020 Cc. (dep. 12/11/2020) Rv. 280023 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Sentenza di inammissibilità - Motivazione riferibile ad una decisione di rigetto - Errore percettivo - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso originario con una pronuncia che, esaminando il merito delle doglianze ivi dedotte, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, al più riconducibile ad un errore di diritto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)