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Sez. 1, Sentenza n. 1623 del 02/03/2000 Cc. (dep. 14/04/2000) Rv. 216094 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Limite di durata previsto dall'art.304 cod.proc.pen., comma 6 - Periodi di sospensione di cui al comma 7 del medesimo articolo - Computabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216094-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Nel computo dei termini di durata massima della custodia cautelare previsti dal comma 6 dell'art.304 cod.proc.pen., non si tiene conto, a norma del comma 7 del medesimo articolo, dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett.b). Nè a tal riguardo assume rilievo contrario la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n.292 del 1998, ove si è già affrontato il tema della durata massima della custodia in ipotesi di regressione del processo, in quanto, ferma restando la portata generale da annettere al limite sancito dall'art.304, comma 6, cod.proc.pen., altro e diverso è il problema relativo al calcolo di tale limite.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)