Sez. 1, Sentenza n. 1036 del 14/02/2000 Cc. (dep. 02/03/2000) Rv. 215376 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Mancata partecipazione al dibattimento di difensore per adesione all'astensione collettiva dalle udienze - Limiti massimi di fase - Operatività - Esclusione - Limiti di durata complessiva della custodia cautelare - Operatività.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, allorché si versi nell'ipotesi di cui all'art. 304, comma primo, lett. b)- cod. proc. pen. (mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori), nella quale rientra anche il caso dell'astensione degli avvocati dalle udienze per adesione ad agitazioni di categoria, non operano i limiti massimi di fase di cui al comma sesto del citato articolo, ma solo i limiti di durata complessiva della custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)