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Sez. 1, Sentenza n. 21247 del 26/04/2007 Cc. (dep. 30/05/2007) Rv. 236794 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Limite del doppio del termine di fase - Computo dei periodi di sospensione di cui all'art. 304, comma primo, lett. a), c) e c bis) cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236794-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In materia di termini di durata della custodia cautelare, nel computo del limite temporale massimo del doppio dei termini di fase si tiene conto anche dei periodi di sospensione collegati al tempo di sospensione o rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato o del suo difensore o comunque per loro richiesta, sempre che non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o per concessione di termini per la difesa, e, ancora, al tempo di sospensione per la pendenza dei termini per il deposito della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)