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Sez. 1, Sentenza n. 9254 del 21/04/2011 (Rv. 617985 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE | Proroghe dei termini di occupazione - Art. 4 legge n. 166 del 2002 - Portata - Effetto di ulteriore proroga - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617985-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE

L'art. 4 della legge 1 agosto 2002, n. 166, secondo cui le proroghe dei termini di occupazione d'urgenza disposte per legge "coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti", non dispone un'ulteriore proroga delle occupazioni d'urgenza e di quelle di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80 già scadute, non essendo a tal fine sufficiente la previsione di retroattività della norma, peraltro riferibile alla sola proroga dei termini per l'emanazione dei decreti di esproprio.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1984 num. 84 art. 6, Legge 01/08/2002 num. 166 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)