Sez. 1, Sentenza n. 24576 del 20/11/2006 (Rv. 593180 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE | Proroghe dei termini di occupazione - Art. 4 della legge n. 166 del 2002 - Portata - Presupposto - Precedenti proroghe senza soluzione di continuità - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE
L'operatività dell'art. 4 della legge n. 166 del 2002, secondo cui le proroghe dei termini di occupazione d'urgenza disposte per legge, "coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti", presuppone che nelle proroghe di validità dei termini di occupazione non si sia verificata soluzione di continuità.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1980 num. 385 art. 5 CORTE COST., Legge 01/03/1985 num. 42 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 166 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1984 num. 901 art. 1 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)