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Sez. 5, Sentenza n. 21580 del 07/11/2005 (Rv. 585060 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Periodo di imposta anteriore all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991 - Acquisizione di dati bancari da parte della Guardia di Finanza - Legittimità - Fondamento - Limiti - Prova liberatoria - Portata.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585060-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento dei redditi fondato su documenti bancari, la legittimità dell'accertamento non può essere esclusa in base alla circostanza che l'acquisizione dei dati bancari da parte della Guardia di finanza sia avvenuta prima della entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (il cui art. 18 tale accesso esplicitamente consente), quando l'avviso di accertamento sia stato notificato al contribuente in un'epoca successiva a tale disciplina innovativa, non costituendo il segreto bancario, anche nel regime anteriore, un principio inderogabile. Peraltro, l'art. 18 della legge n. 413 del 1991 costituisce non già una norma sostanziale, ma una norma procedimentale relativa all'acquisizione di prove in ambito amministrativo, la quale può dunque spiegare i suoi effetti anche in relazione a rapporti pregressi, restando integra la facoltà del contribuente di provare la diversa natura delle riprese effettuate.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)