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Sez. 2 - , Ordinanza n. 28804 del 09/11/2018 (Rv. 651186 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - NEL MURO COMUNE | Aperture lucifere - Distinzione fra quelle collocate sul muro di proprietà esclusiva di colui che compie l'attività e quelle sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante - Rilevanza ai fini dell'usucapione del diritto di servitù - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651186-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - NEL MURO COMUNE

In tema di apertura di luci irregolari nel muro divisorio tra proprietà confinanti, bisogna distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, "iure proprietatis", ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante e, pertanto, "iure servitutis", poiché solo in quest'ultima ipotesi il diritto a mantenere la relativa servitù può essere acquisito per usucapione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di appello che aveva affermato la non usucapibilità di una servitù di luce, prescindendo dalla concreta individuazione del regime dominicale del muro sul quale detta luce era stata aperta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 903, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1061

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)