Sez. 2, Sentenza n. 13649 del 11/06/2007 (Rv. 598098 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) | Apertura nel muro divisorio comune - Disciplina.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI)
In caso di apertura di luci nel muro divisorio tra proprietà confinanti, da considerarsi comune ai sensi dell'articolo 880 cod. civ., deve applicarsi il disposto dell'articolo 903 cod. civ., il quale, oltre a consentire, al primo comma, l'apertura al proprietario di luci nel muro proprio che sia contiguo al fondo altrui, stabilisce, al secondo comma, come regola di ordine generale, che "se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro". Di conseguenza, il diritto a mantenere le luci può essere in tale ipotesi diversamente acquisito solo "iure servitutis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 880, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 903
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)