Sez. 2, Sentenza n. 7490 del 04/06/2001 (Rv. 547198 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) | Aperture lucifere tra un vano e l'altro dello stesso edificio - Caratteri - Disciplina - Acquisto della servitù per usucapione - Ammissibilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI)
Le luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale, quando insistono su muro comune, sono subordinate al consenso del vicino e, pertanto, a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui, sono prive di quella connotazione di precarietà e di mera tolleranza che caratterizza queste ultime, con la conseguenza che sono sottratte alla disciplina di cui agli art. 901 e segg. cod. civ., e che, in particolare, essendo condizionata al consenso del vicino, la loro permanenza nonostante il mancato consenso integra l'ipotesi tipica dell'usucapione, consistente nall'aver subito un peso sulla proprietà per il tempo occorrente alla costituzione della servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 1061
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)