Sez. 3, Sentenza n. 4238 del 07/05/1996 (Rv. 497444 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Rinnovo automatico dei contratti alle scadenze di cui all'art. 67 della legge - Esclusione - Onere di disdetta - Insussistenza - Permanenza del conduttore nell'immobile dopo la scadenza del contratto - Rapporto di mero fatto - Configurabilità- Cessazione - Mezzi - Rinnovazione tacita - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE
La disciplina dettata dalla legge n. 392 del 1978, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, non prevede il rinnovo automatico dei contratti alle scadenze di cui all'art. 67 della stessa legge, in quanto il successivo art. 69 (come è desumibile dalla sua intestazione) fa espresso riferimento al caso di nuova locazione. Tale normativa non pone a carico del locatore l'onere della disdetta e la permanenza del conduttore nell'immobile dopo la cessazione del contratto, per la scadenza dei termini previsti dal citato art. 67, dà luogo ad un rapporto di mero fatto che il locatore può far cessare in qualunque momento, intimando licenza per finita locazione, salvo il caso della rinnovazione tacita ai sensi dell'art. 1597 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 398 art. 67, Legge 27/07/1978 num. 398 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)