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Sez. 3, Sentenza n. 5851 del 16/06/1994 (Rv. 487100 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Contratti in corso non soggetti a proroga - Durata - In genere | Permanenza del conduttore dopo la scadenza - Conseguente rapporto di mero fatto - Sussistenza - Licenza per finita locazione - Ammissibilità - Rinnovazione tacita - Configurabilità - Condizioni - Durata di sei anni dalla nuova locazione - Rinnovazione alla prima scadenza per altri sei anni - Limiti.
Stato
decisa il 1994-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487100-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Contratti in corso non soggetti a proroga - Durata - In genere

In tema di locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo incorso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 la permanenza del conduttore nell'immobile dopo la cessazione del contratto per la scadenza dei termini previsti dagli artt. 67 e 71, rispettivamente per i contratti soggetti e non soggetti a proroga, dà luogo ad un rapporto di mero fatto che il locatore può far cessare in ogni momento intimando licenza per finita locazione, salvo il caso che nella persistente permanenza del conduttore nell'immobile, unitamente ad altre circostanze di fatto, il giudice ravvisi una rinnovazione tacita del contratto, ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., nel qual caso la nuova locazione rimane soggetta alla disciplina di cui agli artt. 28 e 29 legge n. 392/78 citata ed ha, quindi, durata di sei anni, con rinnovazione alla prima scadenza per altri sei anni, salvo l'esercizio da parte del locatore della facoltà di diniego di rinnovazione alla prima scadenza per uno dei motivi di cui all'art. 29 citato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)