Sez. 5, Sentenza n. 16459 del 22/11/2002 (Rv. 558646 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Familiari collaboratori nella impresa familiare - Redditi relativi a periodi di imposta successivi al primo gennaio 1985 - Esenzione - Condizione - Redditi relativi a periodi anteriori - Esenzione - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
La disposizione di cui all'art. 115, comma secondo, c) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - a tenore del quale sono esclusi dalla applicazione dell'imposta locale sui redditi i compensi imputati ai collaboratori delle imprese familiari - spiega efficacia retroattiva - ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42 - solo se i compensi imputati ai collaboratori delle imprese familiari sono relativi ai periodi di imposta successivi all'1 gennaio 1985 ed alla condizione che la dichiarazione dei redditi all'epoca presentata sia conforme alle disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del predetto T.U. n. 917 del 1986. Per i periodi d'imposta anteriori all'1 gennaio 1985 i compensi imputati ai collaboratori delle imprese familiari sono da ritenersi esenti dall'imposta locale sui redditi solo nell'ipotesi in cui il reddito dell'impresa familiare sia di per se stesso esente da tale imposta. Tale esenzione va, pertanto, negata in presenza di attività di "produzione di beni", mentre ove trattasi di attività di prestazione di servizi l'esenzione va riconosciuta tutte le volte che l'attività dell'impresa familiare consiste nella produzione di servizi organizzata con il lavoro dell'imprenditore e dei familiari.
Riferimenti normativi: DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)