Sez. 1, Sentenza n. 2068 del 02/03/1994 (Rv. 485544 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Soggetti passivi | Familiari collaboratori nella impresa familiare - Redditi relativi a periodi di imposta successivi al primo gennaio 1985 - Esenzione - Condizione - Redditi relativi a periodi anteriori - Esenzione - Ammissibilità - Limiti.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Soggetti passivi
La disposizione di cui all'art. 115, comma secondo, c) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - a tenore del quale sono esclusi dalla applicazione dell'imposta locale sui redditi i compensi imputati ai collaboratori delle imprese familiari - spiega efficacia retroattiva - ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, suscettibile di trovare applicazione anche nei giudizi promossi per la restituzione delle imposte pagate - solo se i compensi imputati ai collaboratori delle imprese familiari sono relativi ai periodi di imposta successivi all'1 gennaio 1985 ed alla condizione che la dichiarazione dei redditi all'epoca presentata sia conforme alle disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del predetto T.U. n. 917 del 1986. Per i periodi d'imposta anteriori all'1 gennaio 1985 i compensi imputati ai collaboratori delle imprese familiari sono da ritenersi esenti dall'imposta locale sui redditi solo nell'ipotesi in cui il reddito dell'impresa familiare sia di per se stesso esente da tale imposta. Tale esenzione va, pertanto, negata in presenza di attività di "produzione di beni", mentre ove trattasi di attività di prestazione di servizi l'esenzione va riconosciuta tutte le volte che il contribuente - che ha l'onere di provare i presupposti dell'asserito indebito - dimostri che l'attività dell'impresa familiare consiste nella produzione di servizi non in forma di impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)