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Sez. 2, Sentenza n. 4108 del 10/07/1985 (Rv. 441631 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - COMUNALI - DOVERE DI CONOSCENZA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE INTERESSATA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441631-01

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - COMUNALI - DOVERE DI CONOSCENZA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE INTERESSATA - SUSSISTENZA.*

Il dovere del giudice di applicare i regolamenti comunali, avendo essi contenuto di norme giuridiche, non implica anche che il giudice abbia il dovere di conoscere d'ufficio tali regolamenti, in quanto essi sono formalmente Atti amministrativi per i quali non è prevista una pubblicazione nazionale e la cui efficacia è subordinata alla condizione dell'approvazione dell'autorità tutoria, sicché spetta alla parte che invoca i regolamenti stessi l'Onere di produrli in giudizio. (V 2784/75, mass n 376800; (V 2294/75, mass n 376122; (Conf 1030/72, mass n 357385 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 1, Preleggi art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)