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Sez. 1, Sentenza n. 2784 del 14/07/1975 (Rv. 376800 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - REGOLAMENTI COMUNALI - DOVERE DEL GIUDICE DI AVERNE CONOSCENZA - INSUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1975-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376800-01

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - REGOLAMENTI COMUNALI - DOVERE DEL GIUDICE DI AVERNE CONOSCENZA - INSUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*

Il dovere del giudice di conoscere le norme giuridiche non sussiste per i regolamenti comunali, per i quali esiste invece un Onere di prova e di esibizione in giudizio. Solo una volta assolto tale Onere dalle parti, il giudice deve applicarli, avendo essi contenuto di norme giuridiche, anche se la loro Forma e quella degli Atti amministrativi. (Conf 1030/72, mass n 357385).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)