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Sez. U, Sentenza n. 1030 del 06/04/1972 (Rv. 357385 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DOVERE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL GIUDICE -INSUSSISTENZA - ONERE DI PRODUZIONE - INCIDENZA SULLA PARTE - PRODUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357385-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DOVERE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL GIUDICE -INSUSSISTENZA - ONERE DI PRODUZIONE - INCIDENZA SULLA PARTE - PRODUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*

Il dovere del giudice di conoscere le norme giuridiche non sussiste per i regolamenti comunali, in quanto essi sono formalmente Atti amministrativi per i quali sono previsti sia una pubblicazione locale, a differenza di quella generale prescritta per le leggi e per i regolamenti presidenziali, sia l'approvazione dell'autorita tutoria, come condizione di efficacia; se sussiste, quindi, il dovere del giudice di applicarli, avendo essi contenuto di norme giuridiche, incombe alle parti l'Onere della prova di essi, esibendoli in giudizio. L'esibizione del regolamento edilizio puo avvenire anche in Cassazione, non trovando ostacolo nella norma dell'art 372 cod proc civ, la quale, riguarda soltanto i documenti in senso proprio, che in ragione del loro contenuto servono come mezzi di prova dei fatti posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti. (Conf 1977'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)