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Sez. U, Sentenza n. 15235 del 30/06/2009 (Rv. 608804 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Concorso interno per attribuzione di qualifica dirigenziale - Domanda risarcitoria, proposta da uno dei vincitori, per ritardo illegittimo nell'espletamento della procedura concorsuale e nella conseguente approvazione della graduatoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Riconducibilità dell'azione risarcitoria all'uso illegittimo del potere pubblico.
Stato
decisa il 2009-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608804-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La domanda di risarcimento, proposta dal vincitore di un concorso interno per l'attribuzione di qualifica dirigenziale, per i danni causati dall'esercizio del potere pubblico, imputando alla P.A., che aveva indetto il concorso, il ritardo illegittimo e colpevole nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'emanazione dell'atto terminale dell'approvazione della graduatoria, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo riconducibile, in forza dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, all'esercizio di attività autoritative da parte della P.A.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)