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Sez. U, Sentenza n. 30254 del 23/12/2008 (Rv. 605844 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Attività provvedimentale illegittima della P.A. - Assenza di impugnazione pregiudiziale del provvedimento illegittimo - Domanda risarcitoria autonoma del privato dinanzi al giudice amministrativo - Ammissibilità - Termine di decadenza per l'azione di annullamento - Applicabilità alla domanda risarcitoria - Esclusione - Conseguenze in caso di decisione in senso diverso del giudice amministrativo - Sindacabilità da parte delle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione - Rifiuto della giurisdizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605844-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall'esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l'illegittimità dell'atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. L'attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria, in caso di esercizio illegittimo della funzione pubblica, presuppone che quella tutela sia esercitata con la medesima ampiezza, sia per equivalente sia in forma specifica, che davanti al giudice ordinario e, per altro verso, che spetta, in linea di principio, al titolare dell'interesse sostanziale leso, nel caso in cui alla tutela risarcitoria si aggiunga altra forma di tutela (ad es., quella demolitoria), scegliere a quale far ricorso al fine di ottenere ristoro al pregiudizio subito (principio di diritto enunciato dalle S.U. nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)