Sez. U, Sentenza n. 23439 del 12/11/2007 (Rv. 600240 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico contrattualizzato - Procedure concorsuali per l'assunzione - Ambito - Procedure per l'accesso del personale già assunto a fascia o area funzionale superiore - Ricomprensione - Sussistenza - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Fattispecie relativa al passaggio sulla base delle "ex" qualifiche e attuali aree contrattuali.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, per "procedure concorsuali di assunzione" ("ex" art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro, ma anche quelle dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad un posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Alla stregua dell'interpretazione enunciata, assume rilevanza determinante, ai fini del riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicché in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa aerea (o categoria), sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Nella fattispecie, relativa al passaggio secondo le "ex" qualifiche VI a VII e, quindi, secondo le aree B a C, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)