Sez. 4 - , Sentenza n. 3445 del 11/09/2019 Ud. (dep. 28/01/2020) Rv. 278026 - 01
PARTE CIVILE - IN GENERE | Procura speciale - Requisiti - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PARTE CIVILE - IN GENERE
Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Fattispecie relativa a dichiarazione di costituzione di parte civile sottoscritta dal solo difensore di fiducia e recante, in calce, la sola procura "ad litem", con cui erano stati conferiti i poteri di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto che la volontà della parte di farsi rappresentare potesse evincersi dall'esplicito riferimento, contenuto nella procura, all'intento di costituirsi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 77 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)