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Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 22/10/2014 Ud. (dep. 02/02/2015) Rv. 262473 - 01

PARTE CIVILE - IN GENERE | Procura speciale - Requisiti - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262473-01

PARTE CIVILE - IN GENERE

Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 77 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)