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Sez. 4, Sentenza n. 14863 del 03/02/2004 Ud. (dep. 26/03/2004) Rv. 228595 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Procura speciale - Requisiti - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Volontà sostanziale del mandante - Accertamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228595-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc. pen.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e al sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto valida la formula di conferimento di procura speciale "ad litem" alla luce di una interpretazione sostanzialistica della volontà della parte - costituita dall'espressione "nominiamo nostro difensore l'Avv. (....) conferendogli ogni facoltà di legge" apposta in calce alla costituzione di parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)