Sez. 3, Sentenza n. 2161 del 18/07/1974 (Rv. 370509 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FACOLTA DELL'ADEMPIENTE - FUNZIONE - MANCANZA DI DIFFIDA - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE GIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FACOLTA DELL'ADEMPIENTE - FUNZIONE - MANCANZA DI DIFFIDA - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE GIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*
La norma di cui all'art 1454 cod civ e dettata nel solo interesse della parte adempiente, la quale ha la facolta, e non l'Obbligo, di intimare alla controparte inadempiente una preventiva diffida ad adempiere entro un congruo termine, decorso il quale senza effetto, il contratto deve intendersi risoluto di diritto, mentre la Mancanza della diffida non vieta al giudice di dichiarare la risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'obbligato. (V 3166'72, mass n 360953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)