Sez. 3, Sentenza n. 3166 del 20/10/1972 (Rv. 360953 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FACOLTA DELL'ADEMPIENTE - FUNZIONE - CONDIZIONE DELLA RISOLUZIONE - ESCLUSIONE - APPALTO - ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE - TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - EGUALE VALORE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FACOLTA DELL'ADEMPIENTE - FUNZIONE - CONDIZIONE DELLA RISOLUZIONE - ESCLUSIONE - APPALTO - ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE - TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - EGUALE VALORE.*
La diffida ad adempiere, prevista dall'art 1454 cod civ, costituisce una facolta e non gia un Onere della parte adempiente, in quanto ha la funzione di determinare lo scioglimento di diritto del rapporto e non quella di condizionare la risoluzione giudiziaria di esso, che trova il suo solo presupposto nell'inadempimento di non scarsa importanza. Eguale valore ha, nel contratto di appalto, il termine che, a norma del secondo comma dell'art 1662 cod civ, il committente puo fissare all'appaltatore, qualora voglia provocare l'automatica risoluzione del contratto nel momento dell'inutile compimento del decorso del termine fissato. (V 3761'69, mass n 344036; 3647'69, mass n 343875).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)