Sez. 5, Sentenza n. 8208 del 11/04/2011 (Rv. 617657 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Contributi corrisposti nel 1999 all'INPDAI, a titolo di prosecuzione volontaria per il conseguimento della pensione - Regime di deducibilità ex art. 13 - bis, primo comma, lett. f), del TUIR - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
In tema di IRPEF, i contributi corrisposti nel 1999 all'INPDAI, a titolo di prosecuzione volontaria per il conseguimento della pensione, non rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo imponibile, all'epoca previsti all'art. 10, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto non versati in ottemperanza ad un obbligo previsto dalla legge e sono, invece, detraibili dall'imposta lorda nella misura percentuale del 27 per cento, entro l'importo di £ 2.500.000, in applicazione dell'art. 13-bis, primo comma, lettera f), dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986, inserito dal d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito in legge 27 luglio 1994, n. 473).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47, Legge 27/07/1994 num. 473 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/1994 num. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)