Sez. 5, Sentenza n. 18518 del 20/09/2005 (Rv. 584116 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Contributi corrisposti nel 1993 all'INPDAI, a titolo di prosecuzione volontaria per il conseguimento della pensione - Regime di deducibilità ex art. 13 bis, primo comma, lett. f), del TUIR - Applicabilità. .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
In tema di IRPEF i contributi corrisposti nel 1993 all'INPDAI, a titolo di prosecuzione volontaria per il conseguimento della pensione, non rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo imponibile, all'epoca previsti alla lettera l) dell'art. 10, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto non versati in ottemperanza ad un obbligo previsto dalla legge, e sono, invece, detraibili dall'imposta lorda nella misura percentuale del 27 per cento, entro l'importo (base) di £ 2.500.000, in applicazione dell'art. 13-bis, primo comma, lettera f), dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986, inserito dall'art. 3, comma primo, lett. e), del d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito in legge 27 luglio 1994, n. 473), che al comma settimo dispone l'applicabilità delle disposizioni di cui al nuovo art. 13 bis a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/1994 num. 330 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1994 num. 473 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)