diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1642 del 27/01/2005 (Rv. 579411 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Contributi previdenziali - Deducibilità ex art. 10, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo originario - Condizioni - Natura obbligatoria dei contributi - Necessità - Conseguenze - Contributi versati all' INPDAI, ai sensi della legge n. 29 del 1979 - Deducibilità - Esclusione - Disciplina introdotta dall'art. 13 del D.Lgs. n. 47 del 2000 - Natura interpretativa - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579411-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI

In tema di IRPEF, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali, e in particolare delle contribuzioni per il ricongiungimento di posizioni previdenziali, prevista dall'art. 10, primo comma, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 13, primo comma, lett. a), n. 1, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47), è limitata ai casi in cui l'obbligo della contribuzione deriva direttamente ed esclusivamente da disposizioni di legge e non è applicabile nelle ipotesi in cui la contribuzione si riconnetta ad una scelta volontaria del lavoratore. Ne consegue che non sono deducibili i contributi versati all' INPDAI per la ricongiunzione di periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, poichè l'art. 1 di detta legge prevede la mera facoltà del dipendente di richiedere tale ricongiunzione. Va, inoltre, escluso che il citato art. 13, primo comma, lett. a), n. 1, del D.Lgs. n. 47 del 2000 - che ha esteso il beneficio della deducibilità alle contribuzioni facoltative - abbia natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, senza che ciò, d'altra parte, possa dar adito a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 13, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)