Sez. 1, Sentenza n. 3493 del 06/06/1995 Cc. (dep. 10/07/1995) Rv. 202260 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Regime di cui all'art. 41 bis, secondo comma, Legge n. 354/75 - Provvedimento ministeriale - Sindacato del Tribunale di sorveglianza - Vizi di legittimità - Sussistenza - Merito - Esclusione - Ragione - Fattispecie: restrizioni disposte con decreto ministeriale - Inefficacia dichiarata dal suddetto Tribunale.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Il sindacato del tribunale di sorveglianza in ordine al provvedimento ministeriale applicativo del regime di cui all'art. 41 bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), attiene, per effetto degli art. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, ai soli vizi di legittimità e non anche al merito dell'atto. (Fattispecie nella quale la S.C. ha provveduto all'annullamento dell'ordinanza del tribunale nella parte in cui dichiarava inefficace il decreto ministeriale che sottoponeva il condannato a restrizioni riguardanti i colloqui e l'acquisto di generi alimentari.). (Conf. Sez. I, C.C. 25 luglio 1995, ric. Piromalli).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)