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Sez. 1, Sentenza n. 7226 del 19/12/1997 Cc. (dep. 06/02/1998) Rv. 209469 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento ministeriale di applicazione del regime di cui al'art.41 bis - Reclamo - Natura ed estensione del sindacato giurisdizionale - Dichiarazione di inefficacia di singole misure restrittive - Legittimità - Fattispecie in tema di colloqui, ricezione pacchi e permanenza all'aria aperta.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209469-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Atteso l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n.351/1996, secondo cui, in caso di reclamo proposto avverso decreto ministeriale di applicazione del regime di cui all'art.41 bis dell'ordinamento penitenziario, il tribunale di sorveglianza non eserciterebbe nei confronti del detto provvedimento una giurisdizione di impugnazione dell'atto, ma si limiterebbe a pronunciarsi sui diritti e sul trattamento del detenuto sulla base delle norme legislative e regolamentari applicabili, con conseguente pienezza del sindacato giudiziale anche sulle singole misure restrittive, onde verificarne la compatibilità con i principi di individualizzazione e di proporzionalità di cui agli artt.3 e 27, commi I e III, Cost., deve ritenersi che legittimamente il suddetto tribunale dichiari l'inefficacia di limitazioni dell'ordinario regime penitenziario in materia di colloqui con i familiari, di ricezione di pacchi dall'esterno e di permanenza all'aria aperta, in quanto reputate irrilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza ed al tempo stesso in manifesto contrasto con i diritti fondamentali dell'uomo carcerato.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)