Sez. 1, Sentenza n. 46067 del 04/11/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230165 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Decreto di applicazione del regime carcerario differenziato ex art. 41 bis ord. pen. - Sindacato del tribunale di sorveglianza - Estensione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Rientra nell'ambito dei poteri di controllo del tribunale di sorveglianza sui provvedimenti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 41-bis, comma secondo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) la disapplicazione, per illegittimità, delle disposizioni in essi contenute che prevedono la sospensione delle regole di trattamento, allorché determinino una maggiore afflittività della pena non giustificata da esigenze di ordine e di sicurezza. (Nella specie, è stata ritenuta corretta la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato illegittimo il D.M. nella parte in cui riduceva ad uno al mese il numero dei colloqui del detenuto con i familiari e imponeva limitazioni alla ricezione di pacchi).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)